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06.09.08
SEMINARIO DI STUDI STORICI 2008
Sabato 6 ore ... |
In data 22 novembre 1986 č stata costituita la Associazione Culturale: ISTITUTO STORICO DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA.
Le finalità di questa Associazione come dall' articolo 2 dello Statuto sono:
La presidenza dell'Istituto storico è attualmente affidata all'Ing. Arturo Conti. È possibile conntattare il presidente anche attraverso i seguenti recapiti telefonici:
L'associazione ha sua sede in Terranuova Bracciolini (AZ) - localitą Cicogna, Via Pian Di Maggio n° 27.

Per raggiungere la sede è necessario prendere l'autostrada A1, uscire al casello di Valdarno e seguire le indicazioni per la localitą Cicogna.

L'Istituto storico ha una sede anche a Bologna (BO), Via Marconi n° 45.
In questa sede vengono conservati i libri riguardanti il periodo della Repubblica Sociale Italiana.
TITOLO 1° - COSTITUZIONE SCOPI SEDE DURATA
ART. 1
E costituita la Associazione Culturale "ISTITUTO STORICO DELLA R.S.I.".
ART. 2
La Associazione si propone le seguenti finalitą:
ART. 3
La Associazione č apolitica ed apartitica.
ART. 4
La Associazione ha a sua sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo), localitį Cicogna, Via Pian di Maggio n. 27.
Il Consiglio Direttivo potrą istituire Sedi secondarie e dipendenze in qualsiasi altra localitą, anche all'Estero.
ART. 5
La durata della Associazione é a tempo indeterminato.
ART. 6
L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO 2° - SOCI
ART. 7
I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
ART. 8
Sono Soci onorari tutti coloro che il Consiglio Direttivo riconoscerą quali benemeriti per le finalitą sociali, deliberandone la inclusione in tale categoria.
I Soci onorari non hanno diritto di elettorato ne attivo ne passivo, non sono tenuti a corrispondere quote sociali, ma possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.
ART. 9
Il Consiglio Direttivo potrį conferire la qualifica di Socio onorario anche a quelle Associazioni, Enti o Istituti che avranno contribuito allo sviluppo dell'Istituto Storico della R.S.I.
Essi potranno esercitare i diritti spettanti ai sensi del precedente art. 8 a mezzo del rispettivo Presidente o di suo delegato.
ART. 10
Sono Soci effettivi tutti coloro che, di alta moralitą e maggiorenni, si riconoscono negli scopi della Associazione e che richiederanno l'iscrizione all'Associazione obbligandosi al pagamento della relativa quota, o come ordinario o come sostenitore, e che saranno ammessi con regolare delibera del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo prima di deliberare potrą chiedere un colloquio con il candidato o che il medesimo invii idonea documentazione; potrį anche richiedere che la domanda venga sottoscritta da uno o due soci che rimangano responsabili dei precedenti morali del richiedente l'iscrizione.
ART. 11
Possono essere ammessi quali soci aggregati:
che richiederanno l'iscrizione come al precedente art. 10. I Soci aggregati non hanno diritto di elettorato nč attivo nč passivo e possono partecipare alle Assemblee con solo diritto di parola. I Soci aggregati pagheranno la quota di iscrizione e le quote annuali ridotte al 25% di quelle fissate per i Soci ordinari. I Soci aggregati di cui sub. a) al compimento del trentesimo anno passano automaticamente, salvo dimissioni, nella categoria dei Soci effettivi.
ART. 12
La qualitą di Socio č esclusivamente a titolo personale e pertanto terminerį con la morte del Socio.
Gli eredi non avranno alcun diritto di subentro né alcun diritto sulle quote versate e sul patrimonio dell'Associazione.
ART. 13
Ogni Socio ha il dovere:
ART. 14
La qualitą di Socio si perde:
TITOLO 3° - ORGANI SOCIALI
ART. 15
L'Associazione esplica le sue funzioni per mezzo dei suoi organi che sono:
I componenti dei vari organi sociali presteranno la propria attivitą a titolo gratutto.
ART. 16 - PRESIDENTI ONORARI
Il Consigilo Direttivo, per particolari benemerenze, potrą nominare uno o piü Presidenti Onorari.
ART. 17
Il Presidente o i Presidenti onorari presiedono le Assemblee sociali.
In caso di presenza di pił Presidenti Onorari presiede il pił anziano di etį.
Nel caso non sia presente nessuno del Presidenti Onorari gli intervenuti eleggono fra di loro il Presidente dell'Assemblea.
ART. 18 - PRESIDENTE
Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ad ogni effetto di legge ed allo stesso č conferita la firma sociale.
Il medesimo convoca il Consiglio, le adunanze e ne esegue le deliberazioni.
In caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente pił anziano.
ART. 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci puó essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria ha luogo presso la Sede sociale o altrove:
L'Assemblea straordinaria ha luogo:
ART. 20
La convocazione dei Soci, sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, sara fatta a mezzo di lettera semplice inviata ai soci non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
L'avviso di convocazione, che dovrą contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea in prima convocazione, ed eventualmente il giorno, il luogo e l'ora in seconda convocazione, dovrą specificare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e copia dell'avviso di convocazione dovrą essere affissa entro lo stesso termine presso la sede sociale.